Il libretto di risparmio postale si porta dietro una reputazione che non merita più da trent’anni: quella del posto dove i soldi “non li tocca nessuno”. Me lo sento ripetere soprattutto da pensionati che da anni ci fanno accreditare la pensione e ci lasciano crescere quello che avanza a fine mese.
Il libretto invece si pignora con lo stesso meccanismo di un conto corrente e con limiti molto simili. Anzi, l’abitudine di usarlo come salvadanaio lo rende, in certe situazioni, più esposto di un conto su cui i soldi entrano ed escono.
Il libretto postale è pignorabile
Il vecchio codice postale (D.P.R. 156/1973), all’articolo 157, dichiarava i libretti di risparmio postali non soggetti a sequestro o pignoramento, salvo ordine dell’autorità giudiziaria penale. Una norma analoga, l’articolo 175, proteggeva i buoni fruttiferi. La Corte costituzionale le ha cancellate entrambe nel 1995. Il privilegio era nato per incoraggiare il risparmio delle fasce più povere in una società ancora in gran parte contadina, e mantenerlo oggi crea una disparità senza giustificazione rispetto a chi deposita in banca.
Lo sottolineo perché in rete circolano ancora pagine che citano l’articolo 23 di una legge del 1989 per sostenere che libretti e buoni postali sono impignorabili. Quell’articolo rinviava proprio alle due norme del codice postale dichiarate incostituzionali, e oggi non protegge niente. La Cassazione ci è tornata sopra nel 2021 (ordinanza n. 39968), dichiarando inammissibile il motivo con cui un debitore invocava ancora l’impignorabilità dei buoni.
C’è poi un secondo equivoco da togliere di mezzo, quello del “tanto non sanno che ce l’ho”. I libretti al portatore non esistono più: dal 4 luglio 2017 non se ne possono aprire di nuovi e quelli in circolazione andavano estinti entro il 31 dicembre 2018 (D.Lgs. 90/2017). Ogni libretto oggi è nominativo e risulta nell’archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione quell’archivio lo consulta direttamente; un creditore privato con un titolo esecutivo può chiedere al presidente del tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.) e arrivare allo stesso risultato.
Come avviene il pignoramento del libretto postale
Con un creditore privato (una banca, una finanziaria, un fornitore) il percorso è quello del pignoramento presso terzi, dove il “terzo” è Poste Italiane. Serve un titolo esecutivo, di solito un decreto ingiuntivo o una sentenza; poi arriva l’atto di precetto, che ti concede dieci giorni per pagare; infine, l’atto di pignoramento, notificato a te e a Poste (art. 543 c.p.c.).
Dal giorno in cui Poste riceve l’atto diventa custode delle somme (art. 546 c.p.c.) e non può più lasciartele prelevare. Il vincolo però ha un tetto: l’importo del credito indicato nel precetto, aumentato della metà. Se il debito è di 6.000 euro il blocco arriva al massimo a 9.000, e se sul libretto ce ne sono 20.000 gli altri 11.000 restano utilizzabili. Entro dieci giorni Poste deve comunicare al creditore, con raccomandata o PEC, che cosa ha trovato a tuo nome (art. 547 c.p.c.).
A quel punto tocca al creditore rispettare due passaggi che spesso vengono sottovalutati. Deve iscrivere a ruolo la procedura entro trenta giorni e deve notificare a Poste l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza indicata nell’atto (art. 543, commi quarto e quinto). Se l’avviso non arriva, il pignoramento perde efficacia e gli obblighi di custodia di Poste cessano alla data di quell’udienza. Se invece tutto è in regola, all’udienza il giudice dell’esecuzione assegna le somme al creditore con un’ordinanza (art. 553 c.p.c.).
Con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione le regole cambiano parecchio, e ne parlo più avanti.
Pensione o stipendio sul libretto: le soglie 2026
Il libretto, di per sé, è pignorabile per intero. Il discorso cambia quando ci arrivano la pensione o lo stipendio, cosa ormai frequente da quando anche i libretti postali possono ricevere questi accrediti. Qui entra in gioco l’articolo 545 del codice di procedura civile, che all’ottavo comma distingue due situazioni in base alla data dell’accredito rispetto alla notifica.
Le somme accreditate prima della notifica possono essere pignorate solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale. Le mensilità che arrivano dal giorno della notifica in poi seguono invece i limiti ordinari: per la pensione resta intoccabile un minimo vitale pari al doppio dell’assegno sociale, mai sotto i 1.000 euro (art. 545, settimo comma, nella versione introdotta dal D.L. 115/2022), e sulla parte eccedente il creditore può prendere al massimo un quinto. Per lo stipendio il limite ordinario è il quinto.
Con l’assegno sociale 2026 fissato dall’INPS a 546,24 euro mensili (circolare n. 153/2025), i valori sono questi:
| Cosa | Regola | Importo 2026 |
| Assegno sociale mensile | base di tutti i calcoli | 546,24 € |
| Giacenza già sul libretto alla notifica, se deriva da pensione o stipendio | impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale (art. 545, c. 8 c.p.c.) | 1.638,72 € |
| Pensione accreditata dopo la notifica | minimo vitale impignorabile: doppio dell’assegno sociale, minimo 1.000 € (art. 545, c. 7 c.p.c.) | 1.092,48 € |
| Quota della pensione che il creditore può prendere | un quinto della sola parte che supera il minimo vitale | dipende dall’importo |
La tabella però non basta, perché nella pratica contano alcuni dettagli che cambiano il risultato.
Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Qui la procedura è molto più rapida. L’agente della riscossione usa il pignoramento presso terzi dell’articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973: niente giudice, niente udienza. Notifica l’atto a Poste con l’ordine di versargli direttamente, entro 60 giorni, le somme già presenti sul libretto, e quelle che maturano dopo alle rispettive scadenze. Il 2026 è un anno in cui questo strumento viene usato in modo massiccio: il piano operativo dell’Agenzia prevede tra 100.000 e 120.000 pignoramenti presso terzi, per metà concentrati tra Lazio, Lombardia e Campania.
Prima di ogni altra cosa vale la pena controllare la catena delle notifiche: cartella, eventuale intimazione di pagamento, atto di pignoramento. Un vizio a monte è uno dei pochi argomenti che fanno cadere il pignoramento, ma i termini per farlo valere sono brevi (venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi) e serve un avvocato.
Quando il debito non si può contestare, i 60 giorni sono la finestra per chiedere la rateizzazione. Per le domande presentate entro il 2026 e per debiti fino a 120.000 euro si arriva a 84 rate mensili con la sola dichiarazione di temporanea difficoltà (dal 2027 si sale a 96).
Presentata la domanda e pagata la prima rata, l’agente della riscossione non può proseguire la procedura, a condizione che Poste non abbia già versato le somme. Va fatto in fretta e va fatto bene: una volta accolta la rateizzazione conviene inviare subito a Poste l’accoglimento e la quietanza della prima rata, e chiedere all’Agenzia la comunicazione di sblocco.
Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiranno nel Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025): cambierà la numerazione degli articoli, non il meccanismo.
Buoni fruttiferi postali: pignorabili e senza franchigia
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 508/1995 i buoni fruttiferi postali sono pignorabili come qualsiasi altro credito. Quando Poste riceve l’atto blocca il rimborso dei buoni intestati al debitore e li indica nella dichiarazione al creditore. Vale per i buoni cartacei e per quelli dematerializzati, che sono collegati a un libretto o a un conto BancoPosta e alla scadenza vengono accreditati lì.
Sui buoni non esiste alcuna franchigia. Sono un investimento, non una pensione, e la tutela del triplo dell’assegno sociale non li riguarda. Ne deriva una conseguenza pratica che pochi considerano: se trasferisci in buoni fruttiferi i risparmi della pensione che stavano sul libretto, quelle somme perdono la protezione che avevano. Lo stesso vale, con qualche margine di discussione in più, per i soldi spostati dal libretto della pensione a un secondo libretto o conto: più ci si allontana dall’accredito originario, più diventa difficile sostenere che si tratti ancora di pensione.
Posso svuotare il libretto prima che arrivi il pignoramento?
È la domanda che mi fanno più spesso, e merita una risposta onesta. Il pignoramento colpisce ciò che trova sul libretto al momento della notifica, oltre agli accrediti successivi nei limiti che abbiamo visto. Prelevare i propri soldi prima di quel momento non è di per sé un illecito. Dopo la notifica, invece, Poste blocca le somme e qualunque tentativo di sottrarle al vincolo può costituire reato (art. 388 c.p.).
Il problema vero sta altrove. Spostare il denaro sul libretto di un figlio o del coniuge, o regalarlo, espone all’azione revocatoria (art. 2901 c.c.): il creditore può far dichiarare quell’atto inefficace nei suoi confronti e aggredire le somme come se fossero ancora tue, con tempi e spese legali che finiscono a tuo carico. E se in futuro avrai bisogno di una procedura di sovraindebitamento, gli atti compiuti per sottrarre beni ai creditori peseranno sulla valutazione del giudice e possono precludere l’esdebitazione.