Pignoramento del conto corrente: la guida operativa

Giuseppe Valvo
IN BREVE: Punti Chiave

Vai a fare la spesa, passi la carta, il POS la rifiuta. Apri l’app della banca e leggi una parola che non avevi mai visto sul tuo conto: “indisponibile”. Eppure, tre giorni fa lo stipendio era arrivato. Se sei in questa situazione, o temi di esserci a breve, questa guida fa per te.

Il pignoramento del conto è quasi sempre l’ultimo anello di una catena che parte mesi prima. Sbloccarlo “e basta” risolve poco: dopo qualche settimana, se la situazione debitoria non viene gestita, ne arriva un altro. Questo approfondimento ti aiuta a capire entrambe le cose: come si gestisce questo blocco e perché serve guardare al problema complessivo.

Come funziona il pignoramento del conto corrente

Il blocco non arriva mai “a sorpresa” in senso stretto. Prima della banca, ti sono stati notificati altri atti: un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale) e, almeno dieci giorni prima, un atto di precetto. Se hai ignorato quelle notifiche il creditore può procedere.

Cosa fa il creditore. Notifica un atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) alla tua banca, individuata come “terzo pignorato”. Da quel momento la banca, per legge, è obbligata a congelare immediatamente le somme presenti sul conto fino a concorrenza del credito aumentato della metà (per coprire interessi e spese). Non ti avvisa prima, non può chiederti il permesso, non ha margine di discrezionalità.

Dichiarazione del terzo. Entro dieci giorni dalla notifica, la banca deve comunicare al creditore (e al giudice dell’esecuzione) cosa ha trovato sul tuo conto: saldo, eventuali altri rapporti, accrediti in corso. È un passaggio cruciale, perché da quella dichiarazione dipende quanto verrà effettivamente assegnato al creditore.

Udienza di assegnazione. Il giudice fissa un’udienza (in genere tra i 2 e i 6 mesi dopo) in cui dispone formalmente l’assegnazione delle somme al creditore. Tra il blocco e l’udienza il conto resta congelato. Questo è il momento utile per intervenire: un accordo trovato prima dell’assegnazione vale molto più di uno trovato dopo.

Caso speciale: pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Se a pignorarti è l’Agenzia Entrate-Riscossione (cartelle esattoriali non pagate), le regole cambiano. In base all’art. 72-bis DPR 602/1973, AdER non passa dal giudice: ordina direttamente alla banca di versare le somme entro 60 giorni dalla notifica. È una procedura più rapida e con tempistiche diverse rispetto al pignoramento da creditore privato.

Attenzione. Se il blocco da parte di AdER dura da più di due mesi senza che siano state prelevate le somme, la procedura potrebbe essere viziata e c’è margine per chiedere lo sblocco. È uno dei controlli da fare subito.

Quanti soldi può effettivamente prendere la banca

Questa è la domanda più importante, e la risposta non è “tutto”. La legge protegge una parte dei tuoi soldi proprio per garantirti i mezzi minimi di sussistenza. Le tutele cambiano in base a due variabili: il tipo di accredito (stipendio, pensione, altro) e il momento (somme già depositate o accrediti futuri).

Le soglie aggiornate al 2026

L’assegno sociale 2026 è di 546,24 € mensili. Da qui derivano tutte le soglie di impignorabilità:

Tipo di accreditoQuota intoccabile (2026)Riferimento
Stipendio/pensione già sul conto prima del pignoramento1.638,72 € (triplo assegno sociale)Art. 545, c. 8 c.p.c.
Pensione accreditata dopo il pignoramento (creditore privato)1.092,48 € (doppio assegno sociale)Art. 545, c. 7 c.p.c.
Stipendio accreditato dopo il pignoramentoPignorabile max 1/5 del nettoArt. 545, c. 4 c.p.c.
Stipendio pignorato da Agenzia Entrate-Riscossione fino a 2.500 €Pignorabile 1/10Art. 72-ter DPR 602/73
Stipendio pignorato da AdER tra 2.500 € e 5.000 €Pignorabile 1/7Art. 72-ter DPR 602/73
Assegno unico, ANF, indennità di disoccupazioneTotalmente impignorabiliNorme speciali

Tre esempi concreti

Esempio 1. Sul conto hai 2.500 € (stipendio già accreditato). Arriva un pignoramento da creditore privato per 1.500 €. La banca può bloccare solo l’eccedenza rispetto a 1.638,72 €, quindi: 2.500 − 1.638,72 = 861,28 €. Il resto rimane disponibile.

Esempio 2. Hai un saldo di 800 € (stipendio già accreditato) e un pignoramento da 3.000 €. La banca non può bloccare nulla: il saldo è sotto la soglia di 1.638,72 €. Il blocco scatterà, eventualmente, sugli stipendi futuri (nei limiti di 1/5).

Esempio 3. Stipendio netto 1.800 €. Pignoramento da AdER per cartelle. Si applica l’art. 72-ter: fino a 2.500 € la quota pignorabile è 1/10, quindi 180 €/mese. Resta tutto il resto.

Casi particolari (che riguardano metà delle situazioni reali)

Conto cointestato

Se il conto è intestato a te e a un’altra persona (coniuge, familiare, socio), il pignoramento colpisce solo la tua quota presunta del 50%. L’altro intestatario può opporsi alla parte eccedente, dimostrando con estratti conto e cedolini che le somme non erano tue. È un passaggio tecnico ma frequente, soprattutto nei conti familiari.

Conto in rosso o vuoto

Se al momento della notifica il saldo è zero o negativo, la banca dichiara “nulla in giacenza” ma il pignoramento resta attivo: continuerà a operare sugli accrediti futuri fino a soddisfacimento del credito o estinzione della procedura.

Lavoratore autonomo o partita IVA

Attenzione: i compensi di amministratori, professionisti e titolari di partita IVA non sono “stipendio” ai fini dell’art. 545 c.p.c. Le tutele del minimo vitale e del quinto non si applicano allo stesso modo. È uno dei casi più delicati e va analizzato a parte.

Cessione del quinto già in corso

Se sul tuo stipendio è già attiva una cessione del quinto, un pignoramento successivo può colpire al massimo altri 3/10 (30%), per un totale che non superi la metà dello stipendio.

Cosa fare nelle prime 72 ore

La reazione istintiva di molti è aprire un altro conto, ma non risolve la situazione. Ecco la sequenza utile.

  • 1. Recupera l’atto di pignoramento. Chiedi copia alla banca (devono dartela) o cerca tra le notifiche recenti. Senza l’atto non puoi sapere chi è il creditore, l’importo preciso, il giudice competente, le date.
  • 2. Verifica regolarità formale. Errori nelle notifiche, importi non corrispondenti, decadenze del creditore, mancato avviso al terzo: sono vizi che permettono di ridurre o annullare parzialmente il pignoramento. Un controllo competente nelle prime due settimane può cambiare l’esito.
  • 3. Calcola le soglie. Verifica con cedolini ed estratti conto che la banca abbia bloccato solo le somme che poteva bloccare. Se ha superato i limiti dell’art. 545 c.p.c., il pignoramento è parzialmente inefficace e va ridotto. Il giudice lo rileva anche d’ufficio, ma è meglio non aspettare.
  • 4. Valuta il saldo e stralcio. La maggior parte dei creditori preferisce incassare subito una somma certa, anche ridotta del 40-70%, piuttosto che aspettare mesi o anni di procedura. Una trattativa avviata prima dell’udienza di assegnazione ha più forza di una trattativa avviata dopo.

Quello che fa la differenza, in queste situazioni, sono due cose: la velocità con cui si capisce cosa sta succedendo, e la capacità di guardare oltre il singolo blocco verso la posizione debitoria complessiva. Perché sbloccare il conto senza ristrutturare il debito significa, quasi sempre, ritrovarsi nello stesso punto qualche mese dopo.

Giuseppe Valvo

Da oltre 10 anni aiuto famiglie e professionisti che affrontano difficoltà economiche con banche, finanziarie o con il fisco, fornendo loro soluzioni concrete.

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